Descrizione
I diritti di segreteria sono un corrispettivo versato al Comune (o alla Provincia) per una determinata attività che esso svolge, non in favore di tutti i cittadini e della comunità indistinta, bensì in favore di quello specifico soggetto che richiede una prestazione da parte degli uffici e perciò è tenuto a pagare di tasca propria questo ulteriore corrispettivo.
I diritti di segreteria sono previsti per legge ed esistono da molto tempo [Artt. 40 e 41 L. n.604 dell’8.06.1962, con allegata Tabella D per le pratiche demografiche, e successive modificazioni ed integrazioni tra cui il D.L. n.90 del 24.06.2014, n. 90 convertito in L. n. 114 dell’11.08.2014], e, a partire dagli anni Novanta, sono stati estesi, sempre con legge [Art. 10 co. 10 D.L. n. 8 del 18.01.1993, convertito in L. n.68 del 19.03.1993] ad una molteplicità di atti che i cittadini spesso richiedono agli Enti comunali (o provinciali).
Importante: se i diritti non vengono pagati, l’amministrazione dell’ente li riscuoterà con ingiunzioni rivolte al soggetto che aveva formulato l’istanza o ottenuto il rilascio del provvedimento o del certificato.
I diritti di segreteria vanno corrisposti al momento stesso della presentazione della domanda, relativa agli atti richiesti o depositati, ai quali si riferiscono; non è possibile o comunque non è opportuno farlo in seguito. Se il Comune (o la Provincia) non ottengono il pagamento al momento dovuto, non possono rifiutare la ricezione della domanda o il rilascio del provvedimento, ma devono attivare la procedura di riscossione del loro credito, emettendo un’apposita ingiunzione di pagamento.