Cos'è
In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la legge 20 maggio 2016, n. 76 riguardante la "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze" che regolamenta la convivenza di fatto, sia eterosessuale che omosessuale, volta ad istituire un nuovo "rapporto" dal quale possono derivare specifici diritti e doveri fra i conviventi.
Possono essere conviventi due persone:
- maggiorenni
- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile;
- unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale;
- coabitanti ed aventi dinmora abituale nello stesso Comune.
La cancellazione della Convivenza di fatto può avvenire nei seguenti casi:
• d’ufficio in caso di cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Milano di uno o entrambi i componenti della Convivenza di Fatto o in caso di matrimonio e unione civile;
• su richiesta, qualora vengano meno i legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale (cancellazione su domanda di una o di entrambe le parti interessate).
La richiesta di scioglimento della convivenza di fatto unitamente ai documenti di identità dei dichiaranti dovrà essere inviata secondo le stesse modalità della costituzione.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
Il contratto , le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico.
Copia dell’accordo sarà trasmesso all’ufficio anagrafe ai fini dell’opponibilità ai terzi con modalità che saranno indicate nelle istruzioni ministeriali successive.
Il contratto può contenere:
a) l’indicazione della residenza;
b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, modificabile in qualunque momento in corso della convivenza.