Cos'è
Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale di stato civile (ex art. 12 D.L. 132/2014 convertito con L. 10 novembre 2014 n. 162)
I coniugi possono concludere l'accordo dinanzi all'Ufficiale di Stato Civile solo in assenza di figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, figli anche di una sola delle due parti, e a condizione che l'accordo non contenga patti di trasferimento patrimoniale.Va pertanto esclusa la competenza dell'Ufficiale di Stato Civile quando i coniugi devono regolamentare l'uso della casa coniugale l'assegno di mantenimento o qualunque altra utilità economicaLa richiesta può essere presentata o nel Comune di residenza di uno dei due coniugi o nel Comune in cui è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio.
Requisiti di accesso
Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:
• iscrizione dell'atto di matrimonio (e cioè il Comune dove è stato celebrato il matrimonio)
oppure
• trascrizione dell'atto di matrimonio celebrato con rito concordatario/religioso o celebrato all'estero
oppure
• residenza di uno dei coniugi.
In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.
Normativa di riferimento
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162