Cos'è
Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita un cittadino non appartenente all’Unione Europea, anche se parente, o lo assume per qualsiasi causa alle proprie dipendenze, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, è tenuto a darne comunicazione, entro 48 ore, all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza.
La normativa contenuta nell’art. 7 del D.lgs 286/1998 c.d. Testo Unico sull’Immigrazione, prevede un adempimento che, seppur con finalità diverse, ha un contenuto simile a quello previsto in caso di dichiarazione di cessione fabbricato dall’art. 12 della legge 18 maggio 1978 n.191. La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricato ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di “chiunque ceda” a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa di cui al citato art.7 non si riferisce al solo caso di cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità nei confronti di uno “straniero od apolide”, fornita dal datore di lavoro o dal mero ospitante. Occorre precisare che per “straniero” si intende esclusivamente il cittadino extracomunitario. Laddove in presenza dei requisiti richiesti dall’art. 12 citato, venga effettuata, in favore dello straniero la dichiarazione di cessione fabbricato , non occorre una seconda comunicazione ai sensi dell’art.7. Viceversa la dichiarazione di mera ospitalità dello straniero non sostituisce in alcun caso la dichiarazione di cessione fabbricato, laddove sia concesso un uso esclusivo superiore a 30 giorni.