Cos'è
Rilascio di autorizzazione all'apposizione del segnale di passo carrabile.
L'articolo 22 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, prevede che tutti i passi carrabili devono essere autorizzati e che solo in presenza del segnale di passo carrabile, riportante un numero progressivo, il cittadino può ottenere la tutela del proprio accesso carrabile.
Il richiedente (titolare di accesso carraio) inoltra domanda in bollo indirizzata al Sindaco per ottenere il rilascio di autorizzazione del cartello di passo carraio (fig.II 78 C.d.S).
Si precisa che al fine del rilascio del cartello: per passo carrabile si intende soltanto quell’apertura identificata con cancello, portone, sbarra, catena, varco delimitato da elementi fisici ben definiti come colonne, muretti o altro, ecc., che consente l’accesso alla proprietà privata mediante il transito di veicoli. Pertanto per cancelli pedonali, portoni pedonali di ingresso e per tutte le aperture simili non carrabili non verrà rilasciato alcun cartello.
N.B. Per i passi carrabili situati su strade provinciali è necessario fare riferimento all'Ente provinciale di riferiemento.