Cos'è
Rilascio, su richiesta, di copie autentiche o in carta semplice, delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio, delle determinazioni dirigenziali e dei contratti (atti pubblici e scritture private autenticate).
In materia di “diritto di accesso agli atti” si intende : (LEGGE 241 /90 e ss. mm. ii. ; D.P.R. 184 del 12.04.06)
a) il diritto degli interessati a prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti individuati, o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso, vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza (i “controinteressati” devono essere
informati della presente richiesta)