Cos'è
L’agibilità, con specifico riferimento agli immobili residenziali, consiste nell’idoneità dell’immobile a soddisfare i requisiti di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti.
Nel corso nel tempo ha subito numerose modifiche: in passato era denominata “abitabilità” (RD n. 1265/1934), poi è diventata “agibilità”, che inizialmente era rilasciata dal Comune. Nel 2016 è stata introdotta la “Segnalazione Certificata di Agibilità” (SCAgi), ai sensi del dlgs n. 222/2016, il cui art. 3 ha sostituito l'art 24 del DPR n° 380/01: esso dispone che la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi istallati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato e la sua agibilità, vengano attestati mediante segnalazione certificata, necessaria per la realizzazione dei seguenti interventi:
1) nuove costruzioni;
2) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
3) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni sopra descritte.
A chi si rivolge
Chi può presentare
Di norma la SCAgi è inviata dal titolare del permesso di costruire.
Accedere al servizio
Come si fa
Cosa si ottiene
L’agibilità dell’immobile non è più certificata dal Comune a seguito della presentazione di tutta la documentazione necessaria, ma è certificata dal Tecnico Abilitato, previo recupero ed accertamento di tutti i documenti attestanti le condizioni di sicurezza, salubrità e conformità rispetto la normativa vigente.
Procedure collegate all'esito
La mancata presentazione della Segnalazione certificata di agibilità, nei casi sopra indicati comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464, così come graduata dalla Determinazione Dirigenziale RG n. 205/2021, di seguito richiamata:
- 77 € dal 16° giorno al 60° giorno dall’ultimazione dei lavori;
- 154 € dal 61° giorno al 120° giorno dall’ultimazione dei lavori;
- 308 € dal 121° al 180° giorno dall'ultimazione dei lavori;
- 464 € oltre il 180° giorno dall’ultimazione dei lavori.
Orario per il pubblico
Apertura al pubblico (esclusivamente su appuntamento):
Lunedi : dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Mercoledi : dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Per la prenotazione dell'appuntamento:
a) mail a: urbanistica@comune.mosciano.te.it
b) Telefono: 085-80631260 oppure 085-80631236
Riferimento telefonico
085-80631260
Cosa serve
La SCAgi deve essere presentata entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, e può essere anche parziale, cioè riguardare:
1) singoli edifici o singole porzioni della costruzione, a condizione che siano funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti riferiti alle parti comuni;
2) singole unità immobiliari, a condizione che siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.
Per la SCAgi occorre compilare ed inoltrare, al protocollo dell'Ente, anche in modalità telematica e via PEC, l’apposito modulo di SCIA, allegando la seguente documentazione richiesta:
a) l’attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, ecc.;
b) il certificato di collaudo statico ovvero la dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori (se l’intervento ha interessato le strutture dell’edificio);
c) la dichiarazione di conformità degli impianti o dichiarazione di rispondenza (se l’intervento ha comportato installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnologici);
d) gli estremi dell’avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
e) la dichiarazione dell’impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti alla disciplina vigente ovvero, ove previsto, il certificato di collaudo degli stessi;
f) l’attestazione di “edificio predisposto alla banda ultra larga“, rilasciata da un tecnico abilitato per tali impianti, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di ristrutturazione edilizia in base a permesso di costruire la cui domanda sia presentata dopo il 1° gennaio 2022.
Inoltre, le eventuali ulteriori attestazioni imposte esclusivamente dalle normative regionali.
La SCA può essere presentata dal titolare del permesso di costruire, o dal soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o dai loro successori o aventi causa entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento e cioè dalla comunicazione di fine lavori.
Costi e vincoli
Costi
Diritti di Segreteria:
per fabbricato residenziale fino a 2 unità immobiliari e annessi agricoli € 30,00
per fabbricato residenziale fino a 6 unità immobiliari € 75,00
per fabbricato residenziale oltre 6 unità immobiliari € 150,00
per diversi dalla residenza (garage, commerciale, artigianale, ecc) fino a 3 unità immobiliari € 75,00
per diversi dalla residenza (garage, commerciale, artigianale, ecc) fino a 6 unità immobiliari € 100,00
per diversi dalla residenza (garage, commerciale, artigianale, ecc) oltre 6 unità immobiliari € 150,00
Tempi e scadenze
E’ possibile utilizzare l’immobile dalla data della presentazione della segnalazione certificata completa della documentazione prevista.
Nel termine di 30 giorni dalla presentazione della SCIA, l’Amministrazione comunale, nel caso di carenza dei requisiti e dei presupposti di legge, prescrive le misure necessarie per l’adeguamento alla normativa vigente.
Siti esterni
Consiglio di Stato, Sez. II, sent. del 17 maggio 2021, n. 3836
'(...) La illiceità dell’immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento della sua agibilità, quand’anche formalmente sopravvenuto; la mancanza dei requisiti di regolarità dell’intervento non consente che possa decorrere il termine per la maturazione del silenzio assenso, identificandosi piuttosto l’istituto in una sorta di legittimazione ex lege ad utilizzare l’immobile in conformità con la sua destinazione d’uso, che prescinde dalla pronuncia della Pubblica amministrazione e che trova il suo fondamento nella effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dalla legge per il rilascio del titolo; ciò trova conferma nella sua attuale disciplina, contenuta nel d.lgs. 25 novembre 2016, n. 222, che ha sostituito il regime della s.c.i.a. a quello originario di silenzio assenso, includendo espressamente nella norma definitoria (art. 24) la «conformità dell’opera al progetto presentato» tra le cose che il tecnico deve asseverare all’atto della presentazione della dichiarazione, unitamente peraltro alla sua «agibilità»; pertanto non solo non è ipotizzabile il conseguimento di agibilità di un immobile in contrasto con la disciplina urbanistica, ma lo stesso non impedirebbe comunque l’attivazione dei doverosi poteri sanzionatori del Comune in relazione ai compiti di vigilanza sul territorio che gli sono attribuiti: quanto detto anche laddove la violazione si concretizzi nell’inadempienza ad una clausola di convenzione accessiva ad un piano attuativo in sanatoria, in ragione del convergere della stessa nel contenuto del titolo edilizio legittimante l’intervento.'