Valutazione e feedback

Cos'è

Secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 art. 146, i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili o aree di notevole interesse pubblico sottoposti a tutela dalle disposizioni del piano paesaggistico, hanno l'obbligo di sottoporre all'ente competente (Regione o ente locale) i progetti delle opere che intendano eseguire, corredati della documentazione prevista, ai fini di ottenere preventiva autorizzazione. Senza di essa i lavori non possono essere iniziati.

L'autorizzazione paesaggistica non è necessaria nei seguenti casi (art. 149 del D. Lgs. 42/2004):

  • per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;
  • per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività  agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività  ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
  • per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g, purchè previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e presupposto rispetto al rilascio degli altri titoli abilitativi l'intervento proposto.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Ente competente deve valutare la compatibilità  paesaggistica dell'intervento richiesto in rapporto alle caratteristiche del contesto e al valore riconosciuto dal vincolo paesaggistico esistente.

Contatti

Ufficio responsabile
Servizi edilizia privata, SUE, SUAP, gestione degli impianti sportivi, servizi cimiteriali
Area
Area Tecnica - Urbanistica

Ulteriori informazioni

Data creazione
21 March 2022

Ultimo aggiornamento
2022-07-19 12:49:18